Responsabilità medica
: prescrizione del diritto al
risarcimento del danno
Il diritto di
richiedere un risarcimento per danni
derivanti da responsabilità
medica, è limitato nel tempo. Si
estingue se il titolare
(danneggiato) non lo
esercita per un periodo determinato
dalla legge secondo i vari casi. I
diritti disponibili (ad esempio il
diritto al risarcimento), sia per
responsabilità contrattuale che
extracontrattuale, sono, infatti,
soggetti a prescrizione. L’azione
esercitata per ottenere il
risarcimento del danno
contrattuale è soggetta
alla prescrizione ordinaria di 10
anni (2946 c.c.). Quella esercitata
per ottenere il risarcimento del
danno
extracontrattuale
è sottoposta dall’art. 2947 c.c. ad
un termine più breve (di regola
quinquennale).
I più recenti
orientamenti della giurisprudenza e
della dottrina tendono a considerare
la responsabilità medica sempre
sotto il profilo contrattuale.
Pertanto, la prescrizione del
diritto al risarcimento, sarà
decennale non solo nei casi in cui
ci sia un vero e proprio contratto
(ad esempio se il paziente si rechi
presso uno studio privato per
sottoporsi a visita specialistica o
presso una clinica per
subire un intervento chirurgico), ma
anche quando si un configuri un
cosiddetto
“contatto sociale” che si instaura,
ad esempio, in tutti i casi nei
quali il paziente si rechi presso
una struttura pubblica come
l'Ospedale. La prescrizione decorre
generalmente dal "giorno in cui il
diritto può essere fatto valere"
(art. 2935 c.c.) e quindi dal
momento in cui il danno provocato
viene ad esistere o si manifesta
come tale.
Per quanto riguarda l'ambito
specifico della responsabilità
medica il computo degli anni
deve, di norma,
iniziare dal giorno in cui si sia
verificata la lesione (intervento
chirurgico, trasfusione, diagnosi errata
ecc…). Ma se il paziente
(danneggiato) non si accorge
immediatamente del danno subito,
perchè non ha gli elementi per
poterlo verificare o perchè non si
sono ancora manifestati gli effetti.
il termine per la prescrizione al
diritto di chiedere il risarcimento
decorre dal momento in cui i sintomi
si manifestano o si rendono evidenti
e ricollegabili ad una precisa
prestazione medica od ospedaliera.
A questo
proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione
sez. III con
sentenza n. 9524
del 20/04/2007 |