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PRESCRIZIONE RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA' MEDICA

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Responsabilità medica : prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto di richiedere un risarcimento per danni derivanti da responsabilità medica, è limitato nel tempo. Si estingue se il titolare (danneggiato) non lo esercita per un periodo determinato dalla legge secondo i vari casi. I diritti disponibili (ad esempio il diritto al risarcimento), sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, sono, infatti, soggetti a prescrizione. L’azione esercitata per ottenere il risarcimento del danno contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni (2946 c.c.). Quella esercitata per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale è sottoposta dall’art. 2947 c.c. ad un termine più breve (di regola quinquennale).

I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale. Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento, sarà decennale non solo nei casi in cui ci sia un vero e proprio contratto (ad esempio se il paziente si rechi presso uno studio privato per sottoporsi a visita specialistica o presso una clinica per subire un intervento chirurgico), ma anche quando si un configuri un cosiddetto “contatto sociale” che si instaura, ad esempio, in tutti i casi nei quali il paziente si rechi presso una struttura pubblica come l'Ospedale. La prescrizione decorre generalmente dal "giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (art. 2935 c.c.) e quindi dal momento in cui il danno provocato viene ad esistere o si manifesta come tale.

Per quanto riguarda l'ambito specifico della responsabilità medica il computo degli anni deve, di norma, iniziare dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico, trasfusione, diagnosi errata ecc…). Ma se il paziente (danneggiato) non si accorge immediatamente del danno subito, perchè non ha gli elementi per poterlo verificare o perchè non si sono ancora manifestati gli effetti. il termine per la prescrizione al diritto di chiedere il risarcimento decorre dal momento in cui i sintomi si manifestano o si rendono evidenti e ricollegabili ad una precisa prestazione medica od ospedaliera.

A questo proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione sez. III con sentenza n. 9524 del 20/04/2007

 

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