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Il principio del
consenso informato comparve per la prima volta sulla scena della
giurisprudenza in America, quando nella famosa sentenza del
Giudice Cardoso, si formulò il principio che “ogni essere umano
adulto e sano di mente ha diritto di decidere ciò che sarà fatto
sul suo corpo, e che un chirurgo che effettua un intervento
senza il consenso del suo paziente commette un’aggressione per
la quale è perseguibile per danni”.
Per la cultura medica italiana il principio del consenso
informato solo recentemente si è affermato sulla spinta della
cultura anglosassone che fin dagli anni settanta parlò di
bioetica: si assiste ad una maggiore attenzione nei confronti
dei diritti della persona e della sua peculiare dignità a cui
corrisponde una più estensiva interpretazione del principio di
responsabilità del "neminem laedere".
Si
assiste ad una nuova attenzione ai diritti naturali della
persona umana, a maggior ragione pertinenti a quella che soffre:
stiamo parlando del diritto alla vita ed alla libertà; ciascun
uomo ha il diritto fondamentale ad essere vivo e di
autodeterminarsi.
Quello che preme oggi è una nuova valutazione del bilanciamento
tra principi ritenuti di pari valore nell’esercizio della
medicina e rappresentati dalla beneficialità connessa
all’esercizio dell’arte medica ed al diritto
all’autodeterminazione della persona.
Fondamento di liceità è rappresentato dall’atto con il quale il
paziente pone in disponibilità al sanitario, nell’ambito del
contratto terapeutico interessi e beni personalissimi ed
inalienabili quale l’integrità psico-fisica, in vista di un
altro bene, cioè la salute.
E’
utile valutare quali siano le fonti normative della materia.
E’
unanime in dottrina e giurisprudenza il riferimento all’art. 32 Cost., che riassume la duplice valenza collettiva ed individuale
del bene salute tutelato in veste di diritto primario che il
cittadino può reclamare (“nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in alcun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana”).
tratto da
www.difesadelmalato.it
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