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DANNI DA INSIDIA
STRADALE: RESPONSABILITA' DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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La responsabilità oggettiva
del Comune in caso di cattiva manutenzione stradale è stata
ulteriormente ribadita da una recente sentenza del Tribunale di
Palermo (sentenza 28.06.2006 sez. III civile) che ha preso in
esame la richiesta di risarcimento dei congiunti-eredi di una
persona anziana caduta a causa di una buca sul manto stradale e
poi deceduta per complicanze insorte anche in conseguenza del
suo precario stato di salute. Il Tribunale ha riconosciuto una
responsabilità aggravata in capo al Comune come ente gestore
della strada, estesa anche al conseguente decesso del soggetto.
Secondo un commento di Marco Contini
pubblicato su
www.altalex.it,
il Tribunale in questo caso ha inteso ribadire che, in tema di insidia stradale
la pubblica amministrazione. in qualità di custode della strada
di propria competenza, è soggetta all'applicazione della
cosiddetta "responsabilità aggravata" prevista dall'art.
2051 c.c., anzichè alla semplice responsabilità aquiliana come
previsto dall'art. 2043. Conseguentemente afferma il Tribunale "
...è irrilevante.... il concetto di insidia elaborato dalla
giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell'art.
2043..." e quindi nulla rileva la circostanza che il
danneggiato fosse in grado di accorgersi della presenza
dell'ostacolo, poichè chi agisce per ottenere il risarcimento
non è più onerato della prova dell'elemento colposo. In altri
termini non è più richiesto al danneggiato di dimostrare
l'esistenza o meno di una "insidia" e quindi
dell'imprevedibilità e della non visibilità del pericolo, ma sta
alla pubblica amministrazione dover dimostrare di aver fatto
tutto il possibile per fare in modo che il fatto non si
verificasse. Sempre secondo quanto riportato su Altalex vale la
pena rammentare che esiste anche la tesi secondo la quale
sarebbe addirittura da escludersi l'ammissibilità di una prova
contraria da parte della Pubblica Amministrazione perchè non
prevista dall'art. 2051 c.c., mentre in altri casi, laddove il
legislatore lo ha ritenuto opportuno, tale possibilità è stata
prevista espressamente (ad esempio l'art. 2050 c.c.).
Quanto al fatto che la caduta possa essere
stata "antecedente causale" oltre che delle lesioni anche
della morte del soggetto, il Tribunale ha giudicato che la
responsabilità della Pubblica Amministrazione si deve estendere
anche all'esito letale del danno. A questo proposito, sempre
secondo quanto commentato da Marco Contini su Altalex, si
afferma che "antecedente causale" è secondo l'interpretazione
prevalente dell'art. 41 c.p., ogni antecedente in mancanza del
quale un evento dannoso non si sarebbe verificato. Nel caso in
oggetto è pur vero che la morte si è verificata anche in
conseguenza delle condizioni generali di salute pregresse, ma la
caduta riveste un ruolo di antecedente senza il quale non si
sarebbero verificate le conseguenze successive, tra le quali, la
morte.
Così deciso, il Tribunale di Palermo ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico e
morale subito dal soggetto e spettante agli eredi jure
hereditatis e quello morale spettante ai congiunti del
defunto in ragione della perdita affettiva da essi subita per un
totale complessivo di euro 254.805,00. Per quanto riguarda il
danno biologico subito dal defunto, il giudice ha ritenuto di
non poter quantificare il risarcimento secondo i criteri
tradizionali tabellari in quanto non si sarebbe tenuto in
considerazione uno degli elementi determinanti del danno
risarcibile che è la durata dello stesso. La morte, come
all'opposto la completa guarigione escludono che vi sia una
menomazione fisica invalidante e permanente, mentre invece è da
tenere in considerazione la sola inabilità temporanea che ha
subito il soggetto fino alla sua morte. D'altra parte, nel caso
specifico, il riconoscimento di un danno da inabilità
temporanea, secondo quanto determinato dalle Tabelle in uso,
appare limitativo in quanto le stesse Tabelle presuppongono la
sopravvivenza del soggetto. In questo caso il giudice ha
ritenuto di adeguare quanto previsto dalle Tabelle tenendo conto
della maggiore intensità della sofferenza, del fatto che la
malattia è stata seguita dalla morte e delle condizioni in cui è
vissuto il soggetto prima della morte. Per quanto invece attiene
al danno morale dei congiunti-eredi il Tribunale ha ritenuto di
applicare il calcolo del danno morale che sarebbe spettato al
soggetto se anzichè morire avesse riportato una invalidità pari
al 100%, tenendo conto di fattori quali l'età, le condizioni di
vita e le sofferenze patite. |