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DANNI DA INSIDIA STRADALE: RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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La responsabilità oggettiva del Comune in caso di cattiva manutenzione stradale è stata ulteriormente ribadita da una recente sentenza del Tribunale di Palermo (sentenza 28.06.2006 sez. III civile) che ha preso in esame la richiesta di risarcimento dei congiunti-eredi di una persona anziana caduta a causa di una buca sul manto stradale e poi deceduta per complicanze insorte anche in conseguenza del suo precario stato di salute. Il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità aggravata in capo al Comune come ente gestore della strada, estesa anche al conseguente decesso del soggetto.

Secondo un commento di Marco Contini pubblicato su www.altalex.it, il Tribunale in questo caso ha inteso ribadire che, in tema di insidia stradale la pubblica amministrazione. in qualità di custode della strada di propria competenza, è soggetta all'applicazione della cosiddetta "responsabilità aggravata" prevista dall'art. 2051 c.c., anzichè alla semplice responsabilità aquiliana come previsto dall'art. 2043. Conseguentemente afferma il Tribunale " ...è irrilevante.... il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell'art. 2043..." e quindi nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi della presenza dell'ostacolo, poichè chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova dell'elemento colposo. In altri termini non è più richiesto al danneggiato di dimostrare l'esistenza o meno di una "insidia" e quindi dell'imprevedibilità e della non visibilità del pericolo, ma sta alla pubblica amministrazione dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per fare in modo che il fatto non si verificasse. Sempre secondo quanto riportato su Altalex vale la pena rammentare che esiste anche la tesi secondo la quale sarebbe addirittura da escludersi l'ammissibilità di una prova contraria da parte della Pubblica Amministrazione perchè non prevista dall'art. 2051 c.c., mentre in altri casi, laddove il legislatore lo ha ritenuto opportuno, tale possibilità è stata prevista espressamente (ad esempio l'art. 2050 c.c.).

Quanto al fatto che la caduta possa essere stata "antecedente causale" oltre che delle lesioni anche  della morte del soggetto, il Tribunale ha giudicato che la responsabilità della Pubblica Amministrazione si deve estendere anche all'esito letale del danno. A questo proposito, sempre secondo quanto commentato da Marco Contini su Altalex, si afferma che "antecedente causale" è secondo l'interpretazione prevalente dell'art. 41 c.p., ogni antecedente in mancanza del quale un evento dannoso non si sarebbe verificato. Nel caso in oggetto è pur vero che la morte si è verificata anche in conseguenza delle condizioni generali di salute pregresse, ma la caduta riveste un ruolo di antecedente senza il quale non si sarebbero verificate le conseguenze successive, tra le quali, la morte.

Così deciso, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico e morale subito dal soggetto e spettante agli eredi jure hereditatis e quello morale spettante ai congiunti del defunto in ragione della perdita affettiva da essi subita per un totale complessivo di euro 254.805,00. Per quanto riguarda il danno biologico subito dal defunto, il giudice ha ritenuto di non poter quantificare il risarcimento secondo i criteri tradizionali tabellari in quanto non si sarebbe tenuto in considerazione uno degli elementi determinanti del danno risarcibile che è la durata dello stesso. La morte, come all'opposto la completa guarigione escludono che vi sia una menomazione fisica invalidante e permanente, mentre invece è da tenere in considerazione la sola inabilità temporanea che ha subito il soggetto fino alla sua morte. D'altra parte, nel caso specifico, il riconoscimento di un danno da inabilità temporanea, secondo quanto determinato dalle Tabelle in uso, appare limitativo in quanto le stesse Tabelle presuppongono la sopravvivenza del soggetto. In questo caso il giudice ha ritenuto di adeguare quanto previsto dalle Tabelle tenendo conto della maggiore intensità della sofferenza, del fatto che la malattia è stata seguita dalla morte e delle condizioni in cui è vissuto il soggetto prima della morte. Per quanto invece attiene al danno morale dei congiunti-eredi il Tribunale ha ritenuto di applicare il calcolo del danno morale che sarebbe spettato al soggetto se anzichè morire avesse riportato una invalidità pari al 100%, tenendo conto di fattori quali l'età, le condizioni di vita e le sofferenze patite.

 
 
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