Nell'ambito della tutela del consumatore, un
tema molto importante è quello del risarcimento dei
danni provocati da prodotti difettosi. l'Unione
Europea ha sancito il principio della responsabilità del
produttore con l'emanazione della Direttiva 85/374 che è
stata recepita in Italia con il DPR 224/88.
Con questo
DPR si intende garantire un livello elevato di
protezione del cittadino consumatore in relazione ai
danni che possono venir provocati alla persona o ai
beni, da un prodotto difettoso. Si stabilisce il
principio di responsabilità assoluta del produttore
a prescindere dalla colpa. In pratica se un prodotto
causa un danno ne è responsabile il produttore o quando
quest'ultimo non sia individuato, è responsabile il
fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale se abbia
omesso di comunicare al danneggiato i dati
identificativi del produttore o di chi gli ha fornito il
prodotto (es. importatore). Queste norme sono
disciplinate dal Codice del Consumo, titolo II
"Responsabilità per danno da prodotti difettosi":
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IL
RESPONSABILE |
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| IL
PRODUTTORE (art. 114 "Il produttore è
responsabile del danno cagionato da difetti del
suo prodotto") |
| Per agevolare
il consumatore è stata data una definizione
generica e ampia. E' produttore la persona
fisica o giuridica che abbia
materialmente fabbricato il bene e anche chi lo
abbia importato all'interno della Comunità
Europea. T. Viterbo 2001 - anche
se produttore è CE. La sua è una
responsabilità extracontrattuale oggettiva
posto che non ha generalmente rapporti
contrattuali diretti con il consumatore e il
Codice lo ritiene responsabile già nel momento
in cui viene commercializzato un prodotto che
sia potenzialmente in grado di produrre danni |
| IL
FORNITORE (art.116) |
| Risponde al
posto del produttore tutte le volte in cui non
dice al consumatore chi è il produttore o
l'importatore della merce e quali sono i loro
recapiti. E' onere del danneggiato che non
conosca i dati del produttore chiederli al
fornitore per iscritto. |
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COSA SI
INTENDE PER PRODOTTO DIFETTOSO |
| E' difettoso
il prodotto che non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere tenuto conto: |
| del modo in
cui il prodotto è messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le
istruzioni e le avvertenze di sicurezza fornite |
| dell'uso al
quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti in base ad esso, che
si possono ragionevolmente prevedere. |
| del tempo in
cui il prodotto è stato messo in circolazione |
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I TIPI DI
DANNO RISARCIBILI |
| Si possono
distinguere tre tipi di danno che possono essere
causati da prodotto difettoso: |
| - Danno da
morte o lesioni personali |
| - Danno a
cose diverse da quella difettosa (in ogni caso
il danno alle cose è risarcibile solo se supera
euro 377,00) |
| Potranno
essere richiesti anche il danno emergente che il
lucro cessante nei casi in cui questi siano
comprovati e direttamente conseguenti al fatto. |
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IL DIRITTO
AL RISARCIMENTO |
| Il
consumatore che abbia subito un danno a causa
del prodotto difettoso ha diritto al
risarcimento. E' nullo qualsiasi patto che
escluda o limiti preventivamente la
responsabilità del produttore o del fornitore.
Il danneggiato non ha diritto al risarcimento
nei casi in cui sia stato a conoscenza del
difetto del prodotto e del conseguente pericolo
e vi si sia volontariamente esposto. |
| L'azione per
il risarcimento si prescrive in tre anni dal
momento in cui il consumatore ha avuto o
dovrebbe aver avuto conoscenza del danno, del
difetto o dell'identità del produttore. |
| Il
danneggiato dovrà provare: |
| - l'esistenza
e l'entità del danno subito |
| - il difetto
del prodotto e l'origine del medesimo |
| - il nesso di
causalità fra difetto e danno |
| Il
produttore, per esimersi dalla
responsabilità,fuori dalle ipotesi sotto citate
di esclusione espressa, dovrà provare: |
| che il danno
è conseguito a caso fortuito e imprevedibile o
che è dipeso da dolo o colpa grave del
danneggiato (essendo nulla ogni clausola di
esonero della responsabilità) |
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QUANDO IL
PRODUTTORE NON E' RESPONSABILE |
| Le cause che
escludono la responsabilità del produttore sono
esplicitamente previste e tassative. Il
produttore non può essere ritenuto responsabile: |
| se non ha
messo in circolazione il prodotto |
| se il difetto
non esisteva al momento della distribuzione o
sia sorto successivamente per altre cause o
responsabilità |
| il prodotto
non era stato fabbricato per essere venduto o
distribuito con scopi e fini economici ovvero se
non era stato fabbricato o distribuito nel
quadro di un'attività professionale |
| se le
conoscenze scientifiche o tecniche del periodo
in cui il prodotto è stato messo in circolazione
non permettevano di scoprire l'esistenza del
difetto |
| Non è inoltre
responsabile il produttore di una parte
compnente il prodotto se il difetto è dovuto al
progetto del prodotto finale in cui la parte è
stata incorporata oppure se è dovuto alle
istruzioni date dal produttore finale a cui il
produttore della parte componente si è attenuto.
In questo caso la responsabilità ricade sul
produttore finale del bene. |
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| In
conclusione, non è il danneggiato che deve
provare il dolo o la colpa del produttore, ma è
quest'ultimo, secondo la presunzione di
responsabilità extracontrattuale oggettiva, che
deve provare la sua esclusione di responsabilità
in base alle circostanze sopra elencate
(inversione dell'onere della prova) |
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| Alcune pronunce rilevanti su
casi di risarcimento danni per
prodotti difettosi |
| Il produttore di una
bottiglia di succo o prodotti similari è
responsabile del danno subito dal consumatore in
seguito all'esplosione del tappo della stessa,
verificatosi in conseguenza di procedimenti
fermentativi riconducibili ad un'omessa o
insufficiente pastorizzazione del prodotto.
Cass., sez. III, 20/04/1995 n. 4473 |
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| L'assenza o carenza di
istruzioni relative all'utilizzo di un prodotto
costituisce un'ipotesi di mancato rispetto delle
condizioni di sicurezza, come richiesto dall'art.
5 d.p.r. 224/88, ne consegue la responsabilità
del prodotto per difetto di informazione. T.
Vercelli, 07/04/2003 |
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| Il produttore risponde dei
danni cagionati per l'imperfetta costruzione di
un prodotto che non offre la sicurezza
normalmente insita negli altri esemplari della
medesima serie (nella specie, un produttore di
calzature è stato ritenuto responsabile per le
lesioni subite da una donna caduta a terra in
seguito alla rottura del tacco di una
calzatura). T. La Spezia, 27/10/2005 |
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| Il produttore è
responsabile per i danni causati da un difetto
di fabbricazione del prodotto tenuto conto
dell'uso per il quale il prodotto è destinato e
dei comportamenti che, in base ad esso, si
possono ragionevolmente prevedere. ( è il caso
della rottura della forcella anteriore di una
mountain bike acquistata da due mesi durante un
percorso di un sentiero collinare. Il
danneggiato cadeva a terra riportando lesioni e
conseguente invalidità permanente). T. Monza,
20/07/1993 |
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