RISARCIMENTOATTIVO  
   
notizie, informazioni  e commenti  per cittadini e consumatori sui temi relativi al risarcimento dei danni e assicurazioni
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

Home page

 

Nell'ambito della tutela del consumatore, un tema molto importante è quello del risarcimento dei danni provocati da prodotti difettosi.  l'Unione Europea ha sancito il principio della responsabilità del produttore con l'emanazione della Direttiva 85/374 che è stata recepita in Italia con il DPR 224/88.

Con questo DPR si intende garantire un livello elevato di protezione del cittadino consumatore in relazione ai danni che possono venir provocati alla persona o ai beni, da un prodotto difettoso. Si stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore a prescindere dalla colpa. In pratica se un prodotto causa un danno ne è responsabile il produttore o quando quest'ultimo non sia individuato, è responsabile il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale se abbia omesso di comunicare al danneggiato i dati identificativi del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto (es. importatore). Queste norme sono disciplinate dal Codice del Consumo, titolo II "Responsabilità per danno da prodotti difettosi":

IL RESPONSABILE
 
IL PRODUTTORE (art. 114 "Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto")
Per agevolare il consumatore è stata data una definizione generica e ampia. E' produttore la persona fisica o giuridica che abbia materialmente fabbricato il bene e anche chi lo abbia importato all'interno della Comunità Europea. T. Viterbo 2001 - anche se produttore è CE. La sua è una responsabilità extracontrattuale oggettiva posto che non ha generalmente rapporti contrattuali diretti con il consumatore e il Codice lo ritiene responsabile già nel momento in cui viene commercializzato un prodotto che sia potenzialmente in grado di produrre danni
IL FORNITORE (art.116)
Risponde al posto del produttore tutte le volte in cui non dice al consumatore chi è il produttore o l'importatore della merce e quali sono i loro recapiti. E' onere del danneggiato che non conosca i dati del produttore chiederli al fornitore per iscritto.
 
COSA SI INTENDE PER PRODOTTO DIFETTOSO
E' difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto:
del modo in cui il prodotto è messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze di sicurezza fornite
dell'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti in base ad esso, che si possono ragionevolmente prevedere.
del tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione
 
I TIPI DI DANNO RISARCIBILI
Si possono distinguere tre tipi di danno che possono essere causati da prodotto difettoso:
- Danno da morte o lesioni personali
- Danno a cose diverse da quella difettosa (in ogni caso il danno alle cose è risarcibile solo se supera euro 377,00)
Potranno essere richiesti anche il danno emergente che il lucro cessante nei casi in cui questi siano comprovati e direttamente conseguenti al fatto.
 
IL DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il consumatore che abbia subito un danno a causa del prodotto difettoso ha diritto al risarcimento. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del produttore o del fornitore. Il danneggiato non ha diritto al risarcimento nei casi in cui sia stato a conoscenza del difetto del prodotto e del conseguente pericolo e vi si sia volontariamente esposto.
L'azione per il risarcimento si prescrive in tre anni dal momento in cui il consumatore ha avuto o dovrebbe aver avuto conoscenza del danno, del difetto o dell'identità del produttore.
Il danneggiato dovrà provare:
- l'esistenza e l'entità del danno subito
- il difetto del prodotto e l'origine del medesimo
- il nesso di causalità fra difetto e danno
Il produttore, per esimersi dalla responsabilità,fuori dalle ipotesi sotto citate di esclusione espressa, dovrà provare:
che il danno è conseguito a caso fortuito e imprevedibile o che è dipeso da dolo o colpa grave del danneggiato (essendo nulla ogni clausola di esonero della responsabilità)
 
QUANDO IL PRODUTTORE NON E' RESPONSABILE
Le cause che escludono la responsabilità del produttore sono esplicitamente previste e tassative. Il produttore non può essere ritenuto responsabile:
se non ha messo in circolazione il prodotto
se il difetto non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente per altre cause o responsabilità
il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto o distribuito con scopi e fini economici ovvero se non era stato fabbricato o distribuito nel quadro di un'attività professionale
se le conoscenze scientifiche o tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l'esistenza del difetto
Non è inoltre responsabile il produttore di una parte compnente il prodotto se il difetto è dovuto al progetto del prodotto finale in cui la parte è stata incorporata oppure se è dovuto alle istruzioni date dal produttore finale a cui il produttore della parte componente si è attenuto. In questo caso la responsabilità ricade sul produttore finale del bene.
 
In conclusione, non è il danneggiato che deve provare il dolo o la colpa del produttore, ma è quest'ultimo, secondo la presunzione di responsabilità extracontrattuale oggettiva, che deve provare la sua esclusione di responsabilità in base alle circostanze sopra elencate (inversione dell'onere della prova)
 
Alcune pronunce rilevanti su casi di risarcimento danni per prodotti difettosi
Il produttore di una bottiglia di succo o prodotti similari è responsabile del danno subito dal consumatore in seguito all'esplosione del tappo della stessa, verificatosi in conseguenza di procedimenti fermentativi riconducibili ad un'omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto. Cass., sez. III, 20/04/1995 n. 4473
 
L'assenza o carenza di istruzioni relative all'utilizzo di un prodotto costituisce un'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, come richiesto dall'art. 5 d.p.r. 224/88, ne consegue la responsabilità del prodotto per difetto di informazione. T. Vercelli, 07/04/2003
 
Il produttore risponde dei danni cagionati per l'imperfetta costruzione di un prodotto che non offre la sicurezza normalmente insita negli altri esemplari della medesima serie (nella specie, un produttore di calzature è stato ritenuto responsabile per le lesioni subite da una donna caduta a terra in seguito alla rottura del tacco di una calzatura). T. La Spezia, 27/10/2005
 
Il produttore è responsabile per i danni causati da un difetto di fabbricazione del prodotto tenuto conto dell'uso per il quale il prodotto è destinato e dei comportamenti che, in base ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. ( è il caso della rottura della forcella anteriore di una mountain bike acquistata da due mesi durante un percorso di un sentiero collinare. Il danneggiato cadeva a terra riportando lesioni e conseguente invalidità permanente). T. Monza, 20/07/1993
 
 

 

 

 

 

 

I contenuti di queste pagine si riferiscono a fattispecie generali e/o esprimono interpretazioni od opinioni di persone qualificate o di organi di informazione. Per casi specifici si consiglia sempre la consulenza da parte di professionisti o consulenti qualificati.
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni o per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni qui contenute.