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PRESCRIZIONE 5
ANNI PER DANNI ALLA PERSONA |
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La prescrizione
del danno alla persona prodotto da incidente stradale è di 5
anni anche in assenza di querela. Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, a Sezioni
unite, rivede e ribalta il precedente indirizzo in tema di
prescrizione dei danni fisici derivanti da incidente stradale.
La sentenza n. 27337/2008 fornisce una diversa
interpretazione dell’art. 2947 del Codice Civile che
disciplina la prescrizione al diritto al risarcimento del danno.
L’articolo del Codice stabilisce infatti che il diritto al
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli
si prescrive in due anni, ma se il fatto è considerato dalla
legge come reato (es.: lesioni alla persona) e per tale reato è
stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all’azione di risarcimento. Il dubbio stava sul fatto se in
mancanza di presentazione di querela si applicasse o meno la
prescrizione più lunga. A questo proposito la stessa Corte di
Cassazione con una sentenza del 2002 (n. 5121/2002) aveva
stabilito che, in mancanza di querela, si applicasse la
prescrizione dei due anni. Ora le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno stabilito invece che la prescrizione per il
risarcimento del danno da lesioni provocate da incidenti
stradali è di 5 anni anche se non è stata presentata querela nei
confronti del responsabile del sinistro. Quindi, in base a
questa decisione della Corte, non è più necessaria la querela
per allungare il termine di prescrizione perché sarà lo stesso
giudice civile a poter accertare in concreto la natura
dell’illecito che ha prodotto il danno alla persona.
Il principio su cui si basa la
decisione della Corte di Cassazione è il seguente: “Nel caso in
cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma
il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata
presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione
prevista per il reato si applica anche all’azione di
risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti,
incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri
propri del procedimento civile, la sussistenza di una
fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i
suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la
prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
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