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PRESCRIZIONE 5 ANNI PER DANNI ALLA PERSONA

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La prescrizione del danno alla persona prodotto da incidente stradale è di 5 anni anche in assenza di querela. Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, rivede e ribalta il precedente indirizzo in tema di prescrizione dei danni fisici derivanti da incidente stradale. La sentenza n. 27337/2008 fornisce una diversa interpretazione dell’art. 2947 del Codice Civile che disciplina la prescrizione al diritto al risarcimento del danno. L’articolo del Codice stabilisce infatti che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, ma se il fatto è considerato dalla legge come reato (es.: lesioni alla persona) e per tale reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione di risarcimento. Il dubbio stava sul fatto se in mancanza di presentazione di querela si applicasse o meno la prescrizione più lunga. A questo proposito la stessa Corte di Cassazione con una sentenza del 2002 (n. 5121/2002) aveva stabilito che, in mancanza di querela, si applicasse la prescrizione dei due anni. Ora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito invece che la prescrizione per il risarcimento del danno da lesioni provocate da incidenti stradali è di 5 anni anche se non è stata presentata querela nei confronti del responsabile del sinistro. Quindi, in base a questa decisione della Corte, non è più necessaria la querela per allungare il termine di prescrizione perché sarà lo stesso giudice civile a poter accertare in concreto la natura dell’illecito che ha prodotto il danno alla persona.

Il principio su cui si basa la decisione della Corte di Cassazione è il seguente: “Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.

 

 

 
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