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Viene definito "infortunio in itinere" l'incidente occorso ad
una persona durante il percorso dalla propria abitazione al
luogo di lavoro e viceversa. Anche se tale accadimento si
colloca fuori dell'ambito lavorativo inteso in senso stretto
(nel luogo di lavoro) viene comunque considerato come avvenuto
in occasione di lavoro. La fattispecie comprende anche il
sinistro che si verifica durante il percorso di abituale
consumazione dei pasti, nell'orario di pausa pranzo e sempre che
l'azienda non disponga di una mensa aziendale. La copertura
assicurativa da parte dell'Inail
è però subordinato ad una serie di fattori:
Il sinistro deve essersi verificato in orari compatibili per
il raggiungimento del posto di lavoro o per il ritorno alla
propria abitazione e non lungo tragitti o deviazioni percorsi
per altri interessi di tipo personale.
L'itinerario deve essere quello più breve o comunque più
"conveniente"
L'uso del
mezzo privato deve essere valutato in base all'orario e alle
distanze e alla presenza o meno di un servizio pubblico adeguato
alle esigenze lavorative. Se esiste un servizio pubblico nelle
vicinanza dell'abitazione e questo abbia orari compatibili per
raggiungere il posto di lavoro, il lavoratore è tenuto a
servirsi di questo mezzo, ritenuto più "sicuro". In caso
contrario il lavoratore dovrà provare che la distanza per
raggiungere la fermata del servizio pubblico è eccessivamente
lontana (da casa o dal posto di lavoro), che gli orari non sono
compatibili o che il tragitto è eccessivamente lungo in termini
di tempo.
Ad ogni
buon conto il D.lgs. n. 38/2000 chiarisce che “l’assicurazione
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione
a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a
quello di consumazione abituale dei pasti”.
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