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Non è raro andare in vacanza e ritrovarsi in una
situazione ben diversa da quella pubblicizzata nei depliant
informativi. A volte le tanto agognate vacanze si trasformano in
un vero e proprio inferno: qualità scadente dell'albergo,
ritardi ingiustificati, intossicazioni alimentari, mancanza dei
servizi promessi e via dicendo. La legge prevede un diritto al
risarcimento per il cittadino turista che non abbia potuto
godere appieno della sua vacanza per responsabilità imputabili
all'organizzatore (tour operator) o all'agenzia che ha venduto
il viaggio.
Soprattutto per quanto riguarda i pacchetti
turistici, le cosiddette vacanze "tutto compreso", il contratto
deve essere sottoscritto e fornito dal tour operator o
dall'agenzia viaggi in forma scritta e con termini chiari e
precisi. Il tour operator o l'agenzia devono fornire al
viaggiatore indicazioni in materia di visto, passaporti ed
eventuali obblighi sanitari oltre alle formalità per il viaggio
ed il soggiorno nel Paese prescelto. Anche quando le
informazioni sono contenute su cataloghi o depliant esse devono
essere veritiere e sono comunque vincolanti per il tour
operator, per cui ogni difformità può essere considerata come un
inadempimento contrattuale da parte del consumatore.
In caso di inadempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore
e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danni, salvo
quando tale inadempimento sia derivato da cause a loro non
imputabili o quando il turista abbia scelto località
particolarmente disagiate o poco sviluppate turisticamente, per
cui era logico prevedere disagi o scarsa qualità dei servizi.
Bisogna rilevare che, secondo alcune sentenze in materia, oltre
all'obbligo dell'organizzatore di informare il turista
consumatore, vi è anche l'obbligo di quest'ultimo di informarsi
sulle situazioni dei luoghi scelti per la vacanza e sulle
prevedibili condizioni meteorologiche. In caso contrario il
turista non potrà rivalersi sul tour operator o sull'agenzia per
disagi che siano stati causati da fattori che, con la normale
diligenza, avrebbe ben potuto prevedere.
I danni patiti dal turista possono essere di
natura patrimoniale (rimborso totale di quanto corrisposto o dei
costi sostenuti in caso di parziale mancanza dei servizi non
resi) e di natura morale per le situazioni di disagio patite, lo
stress, la mancanza di tranquillità o per non aver potuto godere
della vacanza così come ci si sarebbe potuto attendere (il
cosiddetto danno da vacanza rovinata). Anche quando
l'organizzatore della vacanza si avvale di prestazioni di altri
fornitori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal turista consumatore, salvo poi rivalersi sui
responsabili diretti.
Alla prima avvisaglia di situazioni di disagio o
di non conformità con quanto stipulato, il turista deve far
presente il fatto immediatamente già sul luogo di vacanza,
all'albergo, all'eventuale accompagnatore o al responsabile in
loco dell' agenzia o del tour operator affinchè questi possano
provvedere ad eventuali soluzioni alternative adeguate alla
qualità del servizio concordato. Al suo ritorno il turista
consumatore potrà presentare le proprie contestazioni entro 10
giorni dal rientro al tour operator e all'agenzia viaggi (o ad
altri soggetti responsabili) con richiesta di risarcimento dei
danni subiti. La richiesta di risarcimento deve essere fatta in
forma scritta con raccomandata A.R. e allegando tutta la
documentazione disponibile ( testimonianze, foto, filmati,
scontrini o ricevute di pagamenti, certificati medici, denuncie
all'autorità giudiziaria, ecc.).
In questi casi il turista consumatore potrà
essere assistito da uno Studio Professionale di infortunistica
che provvederà a valutare il caso e a svolgere l'attività
necessaria anche nei confronti della Compagnia di assicurazione
del soggetto responsabile. In caso di mancata risposta o di
risposta non soddisfacente da parte del tour operator o
dell'agenzia, ci si potrà comunque rivolgere alla Giustizia
ordinaria per ottenere il risarcimento.
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