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VACANZE ROVINATE

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Non è raro andare in vacanza e ritrovarsi in una situazione ben diversa da quella pubblicizzata nei depliant informativi. A volte le tanto agognate vacanze si trasformano in un vero e proprio inferno: qualità scadente dell'albergo, ritardi ingiustificati, intossicazioni alimentari, mancanza dei servizi promessi e via dicendo. La legge prevede un diritto al risarcimento per il cittadino turista che non abbia potuto godere appieno della sua vacanza per responsabilità imputabili all'organizzatore (tour operator) o all'agenzia che ha venduto il viaggio.

Soprattutto per quanto riguarda i pacchetti turistici, le cosiddette vacanze "tutto compreso", il contratto deve essere sottoscritto e fornito dal tour operator o dall'agenzia viaggi in forma scritta e con termini chiari e precisi. Il tour operator o l'agenzia devono fornire al viaggiatore indicazioni in materia di visto, passaporti ed eventuali obblighi sanitari oltre alle formalità per il viaggio ed il soggiorno nel Paese prescelto. Anche quando le informazioni sono contenute su cataloghi o depliant esse devono essere veritiere e sono comunque vincolanti per il tour operator, per cui ogni difformità può essere considerata come un inadempimento contrattuale da parte del consumatore.

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danni, salvo quando tale inadempimento sia derivato da cause a loro non imputabili o quando il turista abbia scelto località particolarmente disagiate o poco sviluppate turisticamente, per cui era logico prevedere disagi o scarsa qualità dei servizi. Bisogna rilevare che, secondo alcune sentenze in materia, oltre all'obbligo dell'organizzatore di informare il turista consumatore, vi è anche l'obbligo di quest'ultimo di informarsi sulle situazioni dei luoghi scelti per la vacanza e sulle prevedibili condizioni meteorologiche. In caso contrario il turista non potrà rivalersi sul tour operator o sull'agenzia per disagi che siano stati causati da fattori che, con la normale diligenza, avrebbe ben potuto prevedere.  

I danni patiti dal turista possono essere di natura patrimoniale (rimborso totale di quanto corrisposto o dei costi sostenuti in caso di parziale mancanza dei servizi non resi) e di natura morale per le situazioni di disagio patite, lo stress, la mancanza di tranquillità o per non aver potuto godere della vacanza così come ci si sarebbe potuto attendere (il cosiddetto danno da vacanza rovinata). Anche quando l'organizzatore della vacanza si avvale di prestazioni di altri fornitori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista consumatore, salvo poi rivalersi sui responsabili diretti.

Alla prima avvisaglia di situazioni di disagio o di non conformità con quanto stipulato, il turista deve far presente il fatto immediatamente già sul luogo di vacanza, all'albergo, all'eventuale accompagnatore o al responsabile in loco dell' agenzia o del tour operator affinchè questi possano provvedere ad eventuali soluzioni alternative adeguate alla qualità del servizio concordato. Al suo ritorno il turista consumatore potrà presentare le proprie contestazioni entro 10 giorni dal rientro al tour operator e all'agenzia viaggi (o ad altri soggetti responsabili) con richiesta di risarcimento dei danni subiti. La richiesta di risarcimento deve essere fatta in forma scritta con raccomandata A.R. e allegando tutta la documentazione disponibile ( testimonianze, foto, filmati, scontrini o ricevute di pagamenti, certificati medici, denuncie all'autorità giudiziaria, ecc.).

In questi casi il turista consumatore potrà essere assistito da uno Studio Professionale di infortunistica che provvederà a valutare il caso e a svolgere l'attività necessaria anche nei confronti della Compagnia di assicurazione del soggetto responsabile. In caso di mancata risposta o di risposta non soddisfacente da parte del tour operator o dell'agenzia, ci si potrà comunque rivolgere alla Giustizia ordinaria per ottenere il risarcimento.

 

 
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