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Nel settore del risarcimento del danno
vi è un tipo di risarcimento non molto conosciuto, al quale ha
diritto l'azienda o un datore di lavoro nel caso
che un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal
posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui
responsabilità (rivalsa del datore di lavoro).
Nel caso, ad esempio, di un sinistro stradale
in cui un dipendente abbia subito dei danni fisici che lo
costringono a rimanere a riposo e quindi assente dal posto di
lavoro le cosiddette assicurazioni sociali obbligatorie (Inail,
Inps) provvedono, secondo i vari casi, ad integrare la busta
paga del lavoratore che si troverà così a non subire alcun danno
economico, sgravando così almeno in parte, anche il datore di
lavoro dal fatto di dover pagare una prestazione che non viene
effettuata.
Esiste però tutta una serie di pagamenti per
il proprio dipendente ai quali che l'azienda o il datore di
lavoro dovranno comunque fare fronte anche se quest'ultimo non è
in grado di prestare la sua attività lavorativa. Si tratta ad
esempio di ratei per la tredicesima, di contributi
previdenziali, ecc. dei quali potrà essere richiesto il
risarcimento alla Compagnia di assicurazione del responsabile
del sinistro.
Le voci che concorrono a formare questo tipo
di risarcimento e che potranno essere calcolate da chi gestisce
la contabilità rappresentano un costo per l'azienda e come tale può
essere risarcito nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Ovviamente oltre alle aziende private anche
Enti ed aziende pubbliche (Comuni, Province, ASl,
ecc.) hanno lo stesso diritto al risarcimento solo che in
questo caso il "diritto" diventa anche un "dovere"
in quanto la
mancata attivazione di una richiesta di risarcimento danni
potrebbe configurarsi come un'omissione considerando che i danni
non richiesti rappresentano una spesa per la collettività. |