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LA "RIVALSA DEL TITOLARE"

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Nel settore del risarcimento del danno vi è un tipo di risarcimento non molto conosciuto, al quale ha diritto l'azienda o un datore di lavoro nel caso che un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità (rivalsa del datore di lavoro).

Nel caso, ad esempio, di un sinistro stradale in cui un dipendente abbia subito dei danni fisici che lo costringono a rimanere a riposo e quindi assente dal posto di lavoro le cosiddette assicurazioni sociali obbligatorie (Inail, Inps) provvedono, secondo i vari casi, ad integrare la busta paga del lavoratore che si troverà così a non subire alcun danno economico, sgravando così almeno in parte, anche il datore di lavoro dal fatto di dover pagare una prestazione che non viene effettuata.

Esiste però tutta una serie di pagamenti per il proprio dipendente ai quali che l'azienda o il datore di lavoro dovranno comunque fare fronte anche se quest'ultimo non è in grado di prestare la sua attività lavorativa. Si tratta ad esempio di ratei per la tredicesima, di contributi previdenziali, ecc. dei quali potrà essere richiesto il risarcimento alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

Le voci che concorrono a formare questo tipo di risarcimento e che potranno essere calcolate da chi gestisce la contabilità rappresentano un costo per l'azienda e come tale può essere risarcito nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Ovviamente oltre alle aziende private anche Enti ed aziende pubbliche (Comuni, Province, ASl, ecc.)  hanno lo stesso diritto al risarcimento solo che in questo caso il "diritto" diventa anche un "dovere" in quanto la mancata attivazione di una richiesta di risarcimento danni potrebbe configurarsi come un'omissione considerando che i danni non richiesti rappresentano una spesa per la collettività.