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SINISTRI CAUSATI DA CATTIVA MANUTENZIONE STRADALE

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Chiunque percorra le strade pubbliche con qualsiasi mezzo, auto, moto o bicicletta, si rende conto che una carente manutenzione stradale può essere spesso causa di incidenti. I casi più frequenti sono quelli di buche, deterioramento dell’asfalto, lavori pubblici non segnalati o addirittura caduta di alberi su auto in sosta. In molti di questi casi la responsabilità ricade sull’ente pubblico gestore della strada o sulle aziende che hanno effettuato i lavori, ai quali il danneggiato potrà rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti (le amministrazioni pubbliche sono assicurate in previsione di questo eventi). Tutto questo dal punto di vista teorico perché poi, nella specificità dei singoli casi, il danneggiato avrà diritto ad un risarcimento soltanto quando il danno sia stato direttamente provocato da un fattore che rivesta i caratteri dell’insidia o trabocchetto. E per “insidia” s’intende ogni situazione di pericolo occulto, non visibile né prevedibile e che non poteva essere evitata con la “normale diligenza” da parte del conducente che, in caso contrario, avrebbe dovuto fermarsi o intraprendere un percorso alternativo per evitare il pericolo.

Bisogna rilevare che da un punto di vista teorico vi sono due orientamento riguardo alla responsabilità e alla possibile applicazione di due distinti articoli del Codice Civile

Un orientamento ritiene applicabile l’articolo 2051 c.c. considerando la P.A., in quanto proprietaria, custode della strada. Tale interpretazione è sicuramente più favorevole al danneggiato: la responsabilità del custode è, potremmo dire, presunta e dunque l’ente proprietario per essere esonerato dall’obbligo di risarcimento deve provare che il sinistro si sia verificato per caso fortuito. In questo caso è molto più facile la posizione del danneggiato che ha solamente l'onere di provare l’evento dannoso (che l’incidente sia avvenuto) e il nesso causale (il collegamento tra l’evento e l’insidia che lo ha causato).

Un altro orientamento ritiene invece applicabile l'art. 2043 c.c. per cui la P.A. è tenuta, come ogni altro soggetto, a non ledere l’altrui diritto e pertanto deve verificare che sul bene non insista una situazione di pericolo occulto, non visibile né prevedibile (insidia). In base a questa interpretazione, grava sul danneggiato l’onere di provare non solo l’evento dannoso e il nesso causale ma anche la condotta colposa dell’ ente che non abbia provveduto tempestivamente ad una corretta manutenzione del bene. Infine deve essere fornita la prova che il danno sia stato provocato da un fattore che rivesta i caratteri di insidia e trabocchetto.

In tutti e due i casi è da sottolineare il fatto che la responsabilità dell'Ente, qualora fosse accertata, può essere diminuita proporzionalmente qualora anche la condotta del danneggiato possa in qualche modo aver contribuito al verificarsi dell'evento dannoso.

La stessa Corte di Cassazione spiega in una sua sentenza che “ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente proprietario di una strada per i danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa – accertamento da compiersi non solo in astratto, ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la responsabilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o no poterla, in seguito, evitare”.

Nei casi in cui il danno sia provocato da lavori effettuati su strade o marciapiedi, la responsabilità potrebbe essere attribuita anche a ditte appaltatrici o che stanno eseguendo per loro conto lavori di manutenzione (Enel, Telecom, rete gas, ecc.) quando abbiano omesso di mettere in atto tutte le norme di sicurezza necessarie a tutelare l'incolumità dei cittadini (segnaletica, protezione del cantiere, ecc.)


Per queste ragioni, nei casi di incidenti causati da cattiva manutenzione, sia nella circolazione stradale (auto, moto, biciclette) che in quella pedonale (buche su marciapiedi, aree pedonali, tombini, ecc.) è sempre importante raccogliere le “prove” che devono essere relative alla certezza del fatto (che l’incidente sia accaduto in quel giorno e in quel luogo), al "nesso causale" (che il danno sia diretta conseguenza della cattiva manutenzione) e alla impossibilità di prevedere o evitare, con la normale diligenza, la situazione pericolosa.

Quindi tra le prime cose da fare, accertarsi della presenza di eventuali testimoni, raccogliere le loro generalità e anche in un secondo tempo farsi rilasciare una dichiarazione firmata, fare delle foto del luogo o dell'oggetto che ha causato il sinistro e avvisare la Polizia Municipale che provvederà a fare gli accertamenti necessari e a far rimettere in sicurezza la zona interessata per evitare ulteriori incidenti. Nei casi in cui il sinistro comporti delle lesioni ed in base alla loro gravità, chiamare un’autoambulanza o recarsi al più vicino Pronto Soccorso per gli accertamenti medici necessari. Per le pratiche di richiesta di risarcimento dei danni è consigliabile rivolgersi, per una consulenza gratuita, ad uno Studio di Risarcimento danni che potrà valutare il fatto ed assistere il danneggiato nei rapporti con l’ente pubblico e la compagnia di assicurazione.