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SINISTRI CAUSATI DA CATTIVA
MANUTENZIONE STRADALE |
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Chiunque
percorra le strade pubbliche con qualsiasi mezzo, auto, moto o
bicicletta, si rende conto che una carente manutenzione stradale
può essere spesso causa di incidenti. I casi più frequenti sono
quelli di buche, deterioramento dell’asfalto, lavori pubblici
non segnalati o addirittura caduta di alberi su auto in sosta.
In molti di questi casi la responsabilità ricade sull’ente
pubblico gestore della strada o sulle aziende che hanno
effettuato i lavori, ai quali il danneggiato potrà rivolgersi per
ottenere il risarcimento dei danni subiti (le amministrazioni
pubbliche sono assicurate in previsione di questo eventi). Tutto
questo dal punto di vista teorico perché poi, nella specificità
dei singoli casi, il danneggiato avrà diritto ad un risarcimento
soltanto quando il danno sia stato direttamente provocato da un
fattore che rivesta i caratteri dell’insidia o trabocchetto. E
per “insidia” s’intende ogni situazione di pericolo occulto, non
visibile né prevedibile e che non poteva essere evitata con la
“normale diligenza” da parte del conducente che, in caso
contrario, avrebbe dovuto fermarsi o intraprendere un percorso
alternativo per evitare il pericolo.
Bisogna rilevare che da un punto di vista teorico vi sono due
orientamento riguardo alla responsabilità e alla possibile
applicazione di due distinti articoli del Codice Civile
Un orientamento ritiene applicabile l’articolo 2051 c.c. considerando la P.A., in quanto
proprietaria, custode della strada. Tale interpretazione è
sicuramente più favorevole al danneggiato: la responsabilità
del custode è, potremmo dire, presunta e dunque l’ente
proprietario per essere esonerato dall’obbligo di risarcimento
deve provare che il sinistro si sia verificato per caso
fortuito. In questo caso è molto più facile la posizione del danneggiato che
ha solamente l'onere di provare l’evento dannoso (che l’incidente sia avvenuto) e il
nesso causale (il collegamento tra l’evento e l’insidia che lo
ha causato).
Un altro orientamento ritiene invece applicabile l'art. 2043 c.c. per cui la P.A. è tenuta, come
ogni altro soggetto, a non ledere
l’altrui diritto e pertanto deve verificare che sul bene non
insista una situazione di pericolo occulto, non visibile né
prevedibile (insidia). In base a questa interpretazione,
grava sul danneggiato l’onere di provare non solo l’evento
dannoso e il nesso causale ma anche la condotta colposa dell’
ente che non abbia provveduto tempestivamente ad una corretta
manutenzione del bene. Infine deve essere fornita la prova che
il danno sia stato provocato da un fattore che rivesta i
caratteri di insidia e trabocchetto.
In tutti e due i casi è da sottolineare il fatto che la
responsabilità dell'Ente, qualora fosse accertata, può essere
diminuita proporzionalmente qualora anche la condotta del
danneggiato possa in qualche modo aver contribuito al
verificarsi dell'evento dannoso.
La stessa Corte di Cassazione spiega in una sua sentenza che “ai
fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente
proprietario di una strada per i danni subiti dall’utente a
causa delle condizioni di manutenzione della stessa –
accertamento da compiersi non solo in astratto, ma in concreto,
tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali
si è verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta
del danneggiato, attesa la responsabilità che questi, per colpa,
si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di
pericolo creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o
no poterla, in seguito, evitare”.
Nei casi in cui il danno sia provocato da lavori effettuati su
strade o marciapiedi, la responsabilità potrebbe essere
attribuita anche a ditte appaltatrici o che stanno eseguendo per
loro conto lavori di manutenzione (Enel, Telecom, rete gas,
ecc.) quando abbiano omesso di mettere in atto tutte le norme di
sicurezza necessarie a tutelare l'incolumità dei cittadini
(segnaletica, protezione del cantiere, ecc.)
Per queste
ragioni, nei casi di incidenti causati da cattiva manutenzione,
sia nella circolazione stradale (auto, moto, biciclette) che in quella pedonale
(buche su marciapiedi, aree pedonali, tombini, ecc.) è sempre importante
raccogliere
le “prove” che devono essere relative alla certezza del fatto
(che l’incidente sia accaduto in quel giorno e in quel luogo),
al "nesso causale" (che il danno sia diretta
conseguenza della cattiva manutenzione) e alla impossibilità di
prevedere o evitare, con la normale diligenza, la situazione pericolosa.
Quindi tra le
prime cose da fare, accertarsi della presenza di eventuali
testimoni, raccogliere le loro generalità e anche in un secondo
tempo farsi rilasciare una dichiarazione firmata, fare delle foto del luogo
o dell'oggetto che ha causato il sinistro e avvisare la Polizia
Municipale che provvederà a fare gli accertamenti necessari e a
far rimettere in sicurezza la zona interessata per evitare
ulteriori incidenti. Nei casi in cui il sinistro comporti delle
lesioni ed in base alla loro gravità, chiamare un’autoambulanza
o recarsi al più vicino Pronto Soccorso per gli accertamenti
medici necessari. Per le pratiche di richiesta di risarcimento dei danni è
consigliabile rivolgersi, per una consulenza gratuita, ad uno Studio di
Risarcimento danni che potrà
valutare il fatto ed assistere il danneggiato nei rapporti con
l’ente pubblico e la compagnia di assicurazione. |