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Non è raro
leggere, anche sulla stampa locale, notizie di incidenti
stradali provocati da veicoli rimasti sconosciuti perché il
conducente non si è nemmeno fermato a prestare soccorso. Ma come
si può, in questi casi, ottenere il risarcimento da parte del
danneggiato che non ha evidentemente la possibilità di
rivolgersi direttamente alla Compagnia assicuratrice del
responsabile rimasto sconosciuto?
La legge che
prevede e regolamenta l’obbligo di assicurazione per veicoli e
natanti, ha introdotto una particolare forma di tutela nei vari
casi in cui non sia possibile identificare il veicolo che ha
causato il sinistro o quando, per diverse ragioni, non vi sia
una Compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento. Ad
esempio se l’incidente è stato causato da un veicolo rimasto
sconosciuto, se lo stesso veicolo non è coperto da assicurazione
al momento del fatto o se risulta assicurato presso una
Compagnia in liquidazione coatta amministrativa. Proprio per far
fronte a queste situazioni è stato istituito un apposito
“Fondo di garanzia per le vittime della
strada” al quale il danneggiato può rivolgersi per
vedere comunque risarciti i danni subiti, con alcune distinzioni
da tenere ben presente.
- Se il
sinistro è stato causato da veicolo non identificato il Fondo
risarcisce esclusivamente i danni alla persona e non quelli alle
cose. In questo caso è importante che il danneggiato possa
provare (spetta a lui l’onere della prova) che l’evento si è
effettivamente verificato e che i danni subiti ne sono la
diretta conseguenza, oltre al dover provare che il veicolo è
rimasto sconosciuto e che c’è stata l’impossibilità di poterlo
identificare. La prova dell'impossibilità di identificare il
veicolo, di per sé estremamente difficoltosa, è favorita da
alcune "presunzioni": si ritiene raggiunta quando il conducente
responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si
trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il
veicolo danneggiante.
A questo
proposito è senza dubbio utile raccogliere eventuali
testimonianze e rivolgersi alle Forze dell’Ordine per gli
opportuni accertamenti e le ricerche del veicolo rimasto
sconosciuto. A volte, con incidenti di particolare rilevanza non
è raro che la notizia appaia anche sulla stampa locale, in
questo caso è bene procurarsi copia dell’articolo ad ulteriore
prova del fatto.
- Se il
veicolo o natante non era coperto da assicurazione quando ha
causato l’incidente, il Fondo è chiamato a risarcire sia il
danno alla persona che il danno alle cose se l’importo di quest’ultimo
supera i 500 euro e solo per la parte eccedente tale somma.
Anche qui grava sul danneggiato l'onere di provare la mancanza
di copertura assicurativa di chi ha causato l'evento dannoso.
Questa prova può essere raggiunta tramite l'acquisizione dei
verbali redatti dalle Autorità intervenute sul luogo del
sinistro, per ammissione esplicita del responsabile o con
certificazione della Compagnia di assicurazione.
- Se invece il
veicolo o natante che ha causato l’incidente è assicurato presso
una Compagnia che al momento del sinistro si trovava in
liquidazione coatta amministrativa o vi sia stata posta anche
successivamente, il Fondo è tenuto a risarcire tutti i danni
alle persone e alle cose.
Il
risarcimento alle vittime della strada non è erogato
direttamente dal Fondo di Garanzia, che non possiede le
strutture adeguate, ma da una serie di società assicuratrici
designate per ogni regione italiana. Successivamente il Fondo di
garanzia si occupa di rimborsare l'assicurazione. Per avviare le
pratiche necessarie per la richiesta di risarcimento e per
valutare la validità delle prove da fornire all’assicurazione
può essere comunque utile rivolgersi ad uno Studio specializzato
nel risarcimento danni che potrà fornire una valida consulenza
ed assistenza attraverso dei professionisti qualificati. Anche
in questo caso, intraprendere la strada giusta, fin dall'inizio,
può garantire una minore perdita di tempo e un migliore
risultato.
Va comunque
ricordato a tutti gli utenti della strada che, in caso di
incidente, oltre all’obbligo
di fermarsi a prestare soccorso in caso di incidente, vi è anche
il preciso obbligo di fornire alle parti coinvolte i propri dati
assicurativi. |