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INCIDENTE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO, CHI PAGA I DANNI ?

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Non è raro leggere, anche sulla stampa locale, notizie di incidenti stradali provocati da veicoli rimasti sconosciuti perché il conducente non si è nemmeno fermato a prestare soccorso. Ma come si può, in questi casi, ottenere il risarcimento da parte del danneggiato che non ha evidentemente la possibilità di rivolgersi direttamente alla Compagnia assicuratrice del responsabile rimasto sconosciuto?

 

La legge che prevede e regolamenta l’obbligo di assicurazione per veicoli e natanti, ha introdotto una particolare forma di tutela nei vari casi in cui non sia possibile identificare il veicolo che ha causato il sinistro o quando, per diverse ragioni, non vi sia una Compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento. Ad esempio se l’incidente è stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, se lo stesso veicolo non è coperto da assicurazione al momento del fatto o se risulta  assicurato presso una Compagnia in liquidazione coatta amministrativa. Proprio per far fronte a queste situazioni è stato istituito un apposito “Fondo di garanzia per le vittime della strada” al quale il danneggiato può rivolgersi per vedere comunque risarciti i danni subiti, con alcune distinzioni da tenere ben presente.

 

- Se il sinistro è stato causato da veicolo non identificato il Fondo risarcisce esclusivamente i danni alla persona e non quelli alle cose. In questo caso è importante che il danneggiato possa provare (spetta a lui l’onere della prova) che l’evento si è effettivamente verificato e che i danni subiti ne sono la diretta conseguenza, oltre al dover provare che il veicolo è rimasto sconosciuto e che c’è stata l’impossibilità di poterlo identificare. La prova dell'impossibilità di identificare il veicolo, di per sé estremamente difficoltosa, è favorita da alcune "presunzioni": si ritiene raggiunta quando il conducente responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiante.

A questo proposito è senza dubbio utile raccogliere eventuali testimonianze e rivolgersi alle Forze dell’Ordine per gli opportuni accertamenti e le ricerche del veicolo rimasto sconosciuto. A volte, con incidenti di particolare rilevanza non è raro che la notizia appaia anche sulla stampa locale, in questo caso è bene procurarsi copia dell’articolo ad ulteriore prova del fatto.

 

- Se il veicolo o natante non era coperto da assicurazione quando ha causato l’incidente, il Fondo è chiamato a  risarcire sia il danno alla persona che il danno alle cose se l’importo di quest’ultimo supera i 500 euro e solo per la parte eccedente tale somma. Anche qui grava sul danneggiato l'onere di provare la mancanza di copertura assicurativa di chi ha causato l'evento dannoso. Questa prova può essere raggiunta tramite l'acquisizione dei verbali redatti dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, per ammissione esplicita del responsabile o con certificazione della Compagnia di assicurazione.

 

- Se invece il veicolo o natante che ha causato l’incidente è assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trovava in liquidazione coatta amministrativa o vi sia stata posta anche successivamente, il Fondo è tenuto a risarcire tutti i danni alle persone e alle cose.

 

Il risarcimento alle vittime della strada non è erogato direttamente dal Fondo di Garanzia, che non possiede le strutture adeguate, ma da una serie di società assicuratrici designate per ogni regione italiana. Successivamente il Fondo di garanzia si occupa di rimborsare l'assicurazione. Per avviare le pratiche necessarie per la richiesta di risarcimento e per valutare la validità delle prove da fornire all’assicurazione può essere comunque utile rivolgersi ad uno Studio specializzato nel risarcimento danni che potrà fornire una valida consulenza ed assistenza attraverso dei professionisti qualificati. Anche in questo caso, intraprendere la strada giusta, fin dall'inizio, può garantire una minore perdita di tempo e un migliore risultato.

 

Va comunque ricordato a tutti gli utenti della strada che, in caso di incidente, oltre all’obbligo di fermarsi a prestare soccorso in caso di incidente, vi è anche il preciso obbligo di fornire alle parti coinvolte i propri dati assicurativi.